Statuto dell’Istituto Musicale

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Art. 1 Denominazione – Sede – Scopi

L’ASSOCIAZIONE ISTITUTO MUSICALE “Tomaso Albinoni” di Spresiano (Treviso) si propone di organizzare, sotto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Spresiano, ogni possibile iniziativa didattico-musicale, mediante corsi teorico-pratici, di formazione ed aggiornamento per insegnanti conferenze, dibattiti, concerti e manifestazioni varie. L’Associazione può avvalersi, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga utile, dei servizi di strutture esterne per il raggiungimento degli scopi istituzionali. Al fine di perseguire tali obiettivi l’Associazione provvede a: – costituire un centro operativo in Spresiano dove possono ritrovarsi gli appassionati e i professionisti della musica sia strumentale che vocale di ogni ceto e di ogni età; – promuovere ed incrementare la conoscenza, l’interesse e la divulgazione della musica strumentale e vocale come cultura, arte e mezzo di sensibilizzazione sociale e civile; – favorire il coordinamento delle attività dei Soci e non, in armonia con le tradizioni artistiche, culturali e gestionali.

Art. 2 Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione: a) l’Assemblea dei Soci b) il Consiglio Direttivo c) il Presidente d) i Revisori dei Conti e) il Direttore Artistico

Art. 3 Soci

a) Soci Fondatori, ossia tutti gli Associati al “Coro El Scarpon del Piave”; b) Soci Ordinari ossia tutte le persone fisiche superiori a sei anni, enti pubblici e privati, associazioni ed altre istituzioni che abbiano fatto richiesta di adesione ed abbiano versato la quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo; c) Soci Collaboratori ossia coloro, che mettendo a disposizione le loro abilità professionali, operano in forme particolari, alla realizzazione degli scopi sociali; d) Soci Onorari, ossia coloro che abbiano benemeritato nell’Associazione o nel campo della musica o della cultura. I Soci Onorari possono partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto al voto. Chiunque può diventare Socio Ordinario mediante richiesta d’iscrizione e versamento della quota associativa. La richiesta del minore deve essere firmata da un legale rappresentante del medesimo. Sulla ammissione dei Soci e sulla loro qualifica delibera il Consiglio Direttivo. Lo stato di Socio si perde per: a) dimissioni volontarie da presentarsi al Consiglio Direttivo; b) provvedimento del Consiglio Direttivo a seguito del mancato pagamento della quota sociale; c) radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di violazioni a norme dello Statuto o per altro grave motivo.

Art. 4 L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea è costituita: a) da due persone rappresentati i Soci Fondatori, designate dal Presidente del “Coro El Scarpon del Piave”; b) dal Sindaco o da un suo delegato quale rappresentante dell’Ente Patrocinatore; c) dai Soci Ordinari e Collaboratori maggiorenni, dal Legale rappresentante per ciascun socio minorenne. Gli Enti, le Associazioni ed altre Istituzioni partecipano mediante un loro rappresentante. Hanno diritto al voto ed esercitano il diritto all’elettorato attivo e passivo i Soci Ordinari e Collaboratori maggiorenni; i Soci minorenni esercitano il diritto al voto per mezzo di un genitore o di chi ne esercita legalmente la patria potestà. L’Assemblea generale dei Soci è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli aventi diritto al voto o da tre membri del Consiglio Direttivo. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. La convocazione dell’Assemblea è fatta con lettera contenente l’ordine del giorno e spedita almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. La lettera deve essere esposta all’albo della sede sociale per opportuna visione. L’Assemblea indica gli indirizzi generali di politica culturale dell’Associazione. All’Assemblea compete altresì di: a) eleggere il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti; b) approvare il programma di attività nelle sue linee generali, i bilanci preventivi e consuntivi; c) apportare eventuali modifiche allo Statuto; d) definire le modalità di funzionamento dell’Associazione. Ogni Socio può farsi rappresentare all’Assemblea, mediante delega scritta, da altro Socio che non sia membro del Consiglio Direttivo. Non si deve avere più di una delega. Le votazioni avvengono per alzata di mano, scrutinio segreto, acclamazione a scelta dell’Assemblea e le deliberazioni sono valide purché adottate a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea prese in conformità del presente Statuto impiegano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti e vengono esposte all’albo della sede sociale per opportuna visione.

Art. 5 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 6 (sei) membri: a) 2 (due) Consiglieri rappresentanti i Soci Fondatori designati a partecipare all’Assemblea; b) 1 (uno) Consigliere, il Sindaco o suo delegato, quale rappresentate dell’Ente Patrocinatore; c) 2 (due) Consiglieri eletti tra i soci Ordinari; d) 1 (uno) Consigliere eletto dai Soci Collaboratori quale loro rappresentante. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto il Direttore Artistico. Partecipa inoltre alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni di Segretario e senza diritto di voto il responsabile della Segreteria operativa, il quale viene nominato dal Consiglio su proposta del Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, per lettera contenente l’ordine del giorno ed inviata almeno cinque giorni prima. La convocazione è obbligatoria quando vi sia la richiesta di tre componenti il Consiglio Direttivo. Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 6 Durata e funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Al Consiglio Direttivo competono tutte le iniziative volte alla attuazione degli scopi istituzionali. In particolare esso ha il compito di predisporre i bilanci preventivi e consuntivi, nominare il Direttore Artistico e, su proposta del Direttore Artistico, nominare e revocare i consulenti ed i collaboratori culturali, artistici e tecnici. Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla strutturazione organizzativa dell’Associazione, avvalendosi anche di gruppi di lavoro e di comitati da esso nominati, alla costituzione di una segreteria operativa. Compete al Consiglio Direttivo l’approvazione e la modifica del Regolamento interno e deliberare sull’ammissione e sull’espulsione dei Soci.

Art. 7 Presidente e Vice Presidente

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge il Presidente ed il Vice Presidente dell’Associazione scegliendoli tra i suoi componenti.

Art. 8 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall’Assemblea. I Revisori eleggono al loro interno un Presidente. I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con il diritto di parola e senza diritto di voto in occasione della discussione del bilancio. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 9 Il Direttore Artistico

II Direttore Artistico sovrintende a tutta l’attività musicale dell’Associazione e partecipa con diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 10 Anno sociale

L’Anno Sociale va dal 1 ottobre al 30 settembre dell’anno successivo.

Art. 11 Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio dell’Associazione è costituito: a) dai versamenti delle quote associative e delle contribuzioni. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili; b) dalle entrate per le attività associative; c) dai contributi dello Stato e di Enti locali Pubblici e Privati; d) dai beni mobili ed immobili che l’Associazione verrà a possedere; e) da ogni eventuale introito, liberalità e donazione. Utili o avanzi di gestione, fondi o riserve non possono essere distribuiti anche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 12 Situazione economica e patrimoniale

La situazione economica e patrimoniale dell’Associazione, predisposta annualmente con il controllo dei Revisori dei Conti, sarà approvata dall’Assemblea entro il mese di novembre di ogni anno.

Art. 13 Adesione ad altri Enti

L’Associazione potrà aderire ad altri Enti, Istituzioni ed Associazioni pubbliche o private italiane o straniere aventi scopi e finalità analoghe.

Art. 14 Durata dell’Associazione

La durata dell’Associazione è fissata in 40 (quaranta) anni e può essere rinnovata. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato con voto favorevole di almeno due terzi dell’Assemblea. Il Patrimonio dell’Associazione sarà devoluto all’Amministrazione Comunale per analoghi scopi istituzionali.

Approvato nell’Assemblea dei Soci del 27 settembre 2000.